L’AVCP ha fornito una serie di rilevanti chiarimenti, anche mediante risposte formali ad ANIA e all’AIBA riguardo alla normativa antimafia e alla tracciabilità dei flussi finanziari.
In particolare, i chiarimenti in parola riguardano i seguenti profili.
1) Assoggettabilità delle liquidazioni sinistri alla normativa sulla tracciabilità
Riguardo agli indennizzi corrisposti ai dipendenti e ai dirigenti pubblici quali assicurati/danneggiati, nonché ai pagamenti dei sinistri r.c. auto in regime di indennizzo diretto a favore di enti pubblici, l’AVCP non ritiene che essi siano sottoposti agli obblighi di tracciabilità (in linea con quanto previsto nella determinazione AVCP 7 luglio 2011, n. 4, punto 4.13), fermi restando invece i predetti obblighi di tracciabilità per il pagamento dei premi.
L’AVCP ha inoltre precisato che le liquidazioni dei sinistri alla stazione appaltante, nonché le movimentazioni delle somme eventualmente da questa rimborsate all’impresa assicuratrice ove dette liquidazioni abbiano superato il valore del danno, non costituiscono flussi finanziari soggetti a tracciabilità.
2) Assoggettabilità dei flussi finanziari “interni” alla normativa sulla tracciabilità (ovvero le movimentazioni finanziarie dalle imprese coassicuratrici all’impresa delegataria in funzione della liquidazione dei sinistri effettuata da quest’ultima)
L’AVCP, partendo sempre dal presupposto che gli indennizzi non rientrino nell’ambito oggettivo di applicazione della normativa in oggetto, ha precisato che “non sembrano sussistere interferenze con la prassi del settore assicurativo per cui i sinistri liquidati in coassicurazione confluiscono in una stanza di compensazione ove le partite di dare e avere non possono essere riferite a uno specifico rapporto assicurativo”.
Il sistema di compensazione pertanto può continuare ad operare senza assoggettamento agli obblighi di tracciabilità.
3) Tracciabilità delle “rimesse” (ovvero i versamenti di premi che gli agenti e i broker effettuano a favore dell’impresa assicuratrice interessata)
In un primo momento, l’AVCP ha sottolineato che la rimessa costituisce “una prestazione funzionale – se non essenziale – all’esecuzione del contratto di assicurazione stipulato dalla stazione appaltante”; pertanto “essa, in linea di principio, rientra nell’ambito di applicazione” della normativa “in quanto resa da subcontraenti della filiera di imprese” (quale precisata anche nella ricordata determinazione AVCP n. 4/2011, punto 3.2).
L’Autorità si era peraltro riservata di effettuare ulteriori approfondimenti al fine di stabilire le concrete modalità operative dell’obbligo di tracciabilità in parola. L’AVCP è quindi tornata sul punto nell’allegata risposta all’AIBA, che aveva nel frattempo chiesto se l’intermediario potesse effettuare una rimessa periodica con unico bonifico all’impresa assicuratrice per tutti i premi soggetti alla normativa sulla tracciabilità senza l’indicazione dei CIG nel bonifico stesso ma inviando contemporaneamente all’impresa una separata distinta analitica dei CIG e dei premi, con rinvio agli estremi contabili della rimessa.
Nella predetta risposta l’AVCP, pur ritenendo la soluzione proposta dall’AIBA astrattamente percorribile sul piano operativo, ha precisato che “nell’attesa dell’adozione di nuovi o migliori strumenti bancari o postali, per pagamenti relativi a una pluralità di contratti potrà sì essere utilizzato anche un solo bonifico bancario/postale, a patto però che nel pagamento vengano indicati tutti i CIG necessari”, giacché le singole transazioni finanziarie bancarie/postali devono in ogni caso essere accompagnate dal relativo CIG.
Ne deriva che il broker dovrà: a) rimettere i premi ricevuti dalla stazione appaltante all’impresa di assicurazione (o ad un agente della stessa) mediante bonifico diretto ai conti che l’impresa/l’agente hanno previamente indicato, e b) riportare all’interno della modulistica bancaria la distinta analitica dei singoli premi così trasferiti contrassegnandoli con i relativi CIG oppure effettuare una pluralità di bonifici se detta modulistica non abbia spazi sufficienti per indicare i singoli premi e i relativi CIG.
L’ANIA precisa che quanto affermato dall’AVCP in relazione ai broker (v. punto 4.10 della determinazione n. 4/2011, nonché la risposta all’AIBA) non può che valere anche per gli agenti. Entrambe le categorie di intermediari, tra l’altro, hanno l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante interessata gli estremi del conto corrente di cui all’art. 117 del Codice delle assicurazioni o, in assenza di quest’ultimo (ipotesi della fideiussione), del conto di gestione su cui devono transitare tutti i pagamenti ricevuti dalla predetta stazione appaltante a seguito di un affidamento di servizi assicurativi.
4) Affidamenti di basso importo – Cauzioni definitive
L’ANIA ha chiesto chiarimenti anche in merito alla necessità o meno di usare il CIG: (a) per affidamenti di contratti di assicurazione con “premio di basso importo”; (b) in caso di fideiussione “a garanzia dell’esatto adempimento” stipulata da un Comune “per vari motivi tenuto ad eseguire lavori” in favore della Provincia.
Al riguardo, l’AVCP ha innanzitutto ricordato che “Il CIG è ora divenuto anche lo strumento, insieme al CUP, su cui è imperniato il sistema della tracciabilità dei flussi di pagamento; tale nuova funzione ha comportato l’estensione dell’utilizzo del CIG a tutte le fattispecie contrattuali contemplate nel Codice dei contratti pubblici, indipendentemente dall’importo dell’appalto e dalla procedura di scelta del contraente adottata” (v. determinazione n. 4/2011, punto 6.2).
Conseguentemente, ad avviso dell’AVCP, nei casi sub a) e sub b) è “necessaria la richiesta del CIG, non rilevando, nel primo caso, l’importo del contratto e, nel secondo caso, né la modalità di affidamento né la fattispecie complessa in cui si inserisce, sussistendo in entrambi i casi un flusso finanziario da sottoporre a tracciabilità”.
A seguito di una ulteriore richiesta di chiarimento dell’ANIA l’AVCP ha precisato che, “ove il soggetto che versa il premio della cauzione sia un ente pubblico” (evidentemente affidatario del lavoro garantito con la cauzione), “esso dovrà rispettare gli obblighi previsti dal proprio regime”, regime che impone all’ente, a fronte dell’affidamento del servizio, di assoggettare i relativi movimenti finanziari alla normativa sulla tracciabilità.
Sempre secondo l’AVCP, “diverso discorso è da farsi con riferimento al pagamento del premio da parte dell’aggiudicatario all’impresa assicuratrice in adempimento dell’obbligo di prestare idonea garanzia per la corretta esecuzione (ovvero in caso di cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del Codice dei contratti pubblici)”.
In quest’ultimo caso – afferma l’AVCP – “il flusso finanziario derivante da tale subcontratto è sottoposto agli obblighi di tracciabilità attenuata” (in conformità della determinazione n. 4/2011, punti 4.14 e 7.2). In conseguenza di ciò il pagamento va eseguito dal conto “dedicato” dell’aggiudicatario, senza indicazione di CIG/CUP e anche con strumento diverso dal bonifico, su un conto “non necessariamente dedicato” dell’impresa di assicurazione.
Lo stesso evidentemente vale per il pagamento da parte dell’affidatario di tutte le altre garanzie fideiussorie e coperture assicurative obbligatorie previste dalla normativa sui contratti pubblici.
5) Rifiuto di fornire il CIG
Per le vie brevi, è stato poi chiarito con l’AVCP che, qualora un ente pubblico affidi un servizio assicurativo con o senza procedura di gara (aperta o ristretta) ma non fornisca il CIG, è opportuno che l’impresa assicuratrice lo inviti a richiedere il CIG stesso e, in caso di suo diniego, a motivare il diniego medesimo, precisando che in ogni caso essa provvederà a comunicare immediatamente il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità alla Prefettura competente ai sensi dell’art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136.
L’AVCP ha tenuto a precisare che il proprio parere è diretto solo a “fornire assistenza e informazione ai soggetti destinatari della normativa” e dunque “non vincola i soggetti interessati”; ciò posto, sembra all’ANIA peraltro evidente che il parere espresso dall’AVCP faccia comunque da riferimento nell’ambito della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
Fonte: ANIA